APE nella compravendita e nella locazione: cosa cambia con il nuovo Decreto Legge?

Il Governo ha approvato in via preliminare uno Schema di Decreto Legge che, una volta in vigore, introdurrà dei cambiamenti per l'attestato di prestazione energetica da produrre in caso di compravendita o di locazione.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che viene rilasciato da un tecnico qualificato e serve a descrivere le prestazioni energetiche di un’unità immobiliare.

In base alle caratteristiche del bene e al suo livello di efficienza, gli viene assegnato un punteggio e attribuita una classe energetica contrassegnata da una delle prime 7 lettere dell'alfabeto (la classe A è la meno energivora, mentre la G è quella che ha i consumi più alti).

Per legge questa deve figurare anche sull’annuncio con cui la casa viene pubblicizzata, perché fornisce un'indicazione molto importante per il potenziale acquirente.

L'APE è uno dei documenti indispensabili nella vendita di un immobile e anche nella locazione nei casi in cui il contratto è soggetto a registrazione.

Perciò se l'immobile non ne è già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'Attestato di Prestazione Energetica nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari.

A questo proposito tra i provvedimenti approvati in via preliminare lo scorso 29 gennaio dal Consiglio dei Ministri ci sono anche dei chiarimenti importanti sull'obbligo di redigere l'APE, precisando le tempistiche e le penali per chi non rispetta questo adempimento.

Il Governo con lo Schema di Decreto Legislativo "recante l’attuazione della direttiva Ue 2018/844 del Parlamento europeo" in tema di prestazione energetica nell'edilizia definisce finalmente la disciplina sugli obblighi legati alla redazione dell’APE per acquisto/vendita e locazione di immobili.

L'art.9 del decreto va a modificare l'art.6 del D.lgs. 192/2005, sostituendo il comma 3 e stabilendo che, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

La copia dell'APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria che va:

  • da 3.000 euro a 18.000 euro per la compravendita
  • da 1.000 euro a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari; se la durata della locazione non supera i tre anni si riduce alla metà.

Dunque i contratti di compravendita e affitto stipulati senza allegare l’APE sono considerati validi ma è necessario presentare il certificato entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

Decorso questo termine scatterà la sanzione e il pagamento della multa non esclude comunque l'ulteriore obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia del documento.

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