Affitto negozi e botteghe: credito d’imposta del 60%, ma solo a queste condizioni.

In un momento in cui i guadagni si sono ridotti drasticamente per molti lavoratori e artigiani, il Governo ha messo in campo facilitazioni e agevolazioni economiche di diversa natura.

Tra queste, ci sono misure relative ad aspetti fiscali legati al settore immobiliare.

Vediamo in cosa consiste il credito d'imposta del canone di affitto di negozi e botteghe, alla luce delle ultime precisazioni dell'Agenzia delle Entrate.

Il testo del Decreto Legge n.18 del del 17 marzo 2020, cosiddetto "Cura Italia", riconosce un credito d’imposta del 60% sull’affitto dei negozi per il canone relativo al mese di marzo 2020.

Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 utilizzando il Modello F24, con il codice tributo 6914 (Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

L'agevolazione, introdotta con l'art.65, è riservata a:

  • immobili che rientrano nella categoria catastale C/1 - negozi e botteghe;
  • esercenti costretti a chiudere per decreto: il bonus non è applicabile alle attività "essenziali" che sono rimaste aperte in questi giorni di emergenza.

Quindi tutti coloro che, per le restrizioni in vigore, hanno dovuto chiudere le proprie attività commerciali, ma devono continuare a pagare l’affitto si vedranno riconoscere il beneficio fiscale relativo al canone di locazione del mese di marzo 2020.

MA ATTENZIONE: la circolare n. 8/E del 3 aprile dell'Agenzia delle Entrate mette in chiaro degli aspetti importanti.

1.Per accedere al credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe bisogna aver già versato il canone.

Infatti al punto 3.1 della circolare si legge che la misura:

ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

In pratica, si consolida il legame tra principio di cassa e spettanza del bonus.

2.Il credito d’imposta non riguarda gli immobili di categorie catastali diverse dalla C/1, anche se aventi destinazione commerciale.

La circolare dell'AdE (punto 3.2) sottolinea che l’agevolazione per gli esercenti attività d’impresa è riconosciuta, per l’anno 2020, per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), ed esclude:

i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

In questo periodo così difficile, in cui le notizie si susseguono velocemente, l'Agenzia Ceccarelli resta il tuo punto di riferimento in ambito immobiliare.

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