Tassazione dei redditi da locazione: novità in arrivo!

Per il padrone di casa niente più tasse sull'affitto non pagato: arriva la proposta di legge che potrebbe cambiare il sistema di tassazione dei redditi da locazione.

Ad oggi la tassazione dei redditi derivante da canoni di locazione di immobili abitativi è basata sul principio di competenza e non di cassa.

Questo significa che i canoni di locazione concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo di imposta in cui si è verificato il possesso, indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente percepiti.

In altre parole, se l'inquilino è moroso e non ha pagato tutte le mensilità, il proprietario deve comunque dichiarare al fisco i canoni e pagare le tasse sul reddito calcolato come se l'affitto gli fosse stato corrisposto in modo regolare.

Praticamente viene tassato su un guadagno che in realtà non ha avuto.

In queste circostanze, se si tratta di immobili ad uso abitativo, il padrone di casa può rettificare la sua situazione solo una volta concluso il procedimento di convalida di sfratto, quindi in tempi piuttosto lunghi e seguendo un meccanismo di recupero complesso.

Ma qualcosa cambierà...

In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e dal progetto di legge sulla semplificazione fiscale, divenuto emendamento al Decreto crescita, dal 1° gennaio 2020 verrà modificata la modalità di calcolo della base imponibile per le locazioni di immobili abitativi.

Nello specifico, concorreranno al reddito solo i canoni percepiti per i contratti di locazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.

Per evitare di anticipare le imposte sui canoni di affitto non percepiti, i locatori avranno bisogno esclusivamente dell’ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto per morosità e a partire dall’intimazione potranno non indicare nella dichiarazione fiscale i redditi fondiari non percepiti.

ATTENZIONE: Sottolineiamo che questa novità interessa solo gli immobili abitativi, mentre le locazioni aventi ad oggetto immobili commerciali sono attualmente escluse dal progetto di legge sulla semplificazione.

Per questa tipologia di immobili continueranno a valere le regole per la determinazione dell’imponibile dettate dall’articolo 26 del Tuir (dpr 917/1986); perciò concorreranno alla determinazione del reddito imponibile sia i canoni incassati sia quelli non percepiti.

Inoltre, diversamente da quanto previsto in caso di morosità dell’inquilino per gli immobili abitativi, le imposte versate sui canoni non erogati non si possono recuperare in alcun modo.

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