Bonus affitto negozi e botteghe: proroga in arrivo e le novità per la cessione.

Tra le misure prorogate dal testo della Legge di Bilancio 2021 c'è anche il credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Il bonus affitto negozi e botteghe è stato introdotto inizialmente dal decreto Cura Italia (art. 65) e poi prorogato con il Decreto Rilancio (art.28) e con i decreti Ristori, con l'obiettivo di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza Covid-19.

Ora, con la nuova Legge di Bilancio, l'agevolazione estende la sua durata fino al 30 aprile 2021.

Ricordiamo che:

"ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo".

Come usufruire del Bonus affitto negozi e botteghe?

Nell’ambito del bonus affitto negozi e botteghe il credito si può utilizzare solo in compensazione entro il 31 dicembre 2021 e non è possibile chiedere il credito a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 594 del 15 dicembre 2020, ha specificato che l'agevolazione ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto per il canone, perciò in coerenza con tale finalità il credito maturerà a seguito dell'avvenuto pagamento.

Al fine di consentire una più rapida fruizione del credito anche a coloro che non hanno debiti compensabili, il legislatore, con l'art. 121 del decreto Rilancio, ne ha consentito la cessione a terzi: i cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente.

La cessione ovviamente deve essere comunicata secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che con il provvedimento del 14 dicembre 2020 ha messo a disposizione un nuovo modello da utilizzare per la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta.

Chi decide di scegliere questa opzione deve inviare la comunicazione dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 esclusivamente in via telematica, oppure avvalendosi di un intermediario.

I soggetti che hanno ricevuto il credito, tra questi anche gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, devono comunicare l’accettazione all’interno della loro area autenticata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione.

Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso diretto o ulteriormente ceduta.

→ Il nuovo modello è scaribile cliccando qui

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